Riconoscimento di una sentenza ecclesiastica bloccata dal limite dell’ordine pubblico

Per accertare se una sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico può essere riconosciuta in Italia  è necessario verificare se sussista un contrasto con l’ordine pubblico tenendo conto del “matrimonio-rapporto” che ha un fondamento nella Costituzione, nelle Carte europee dei diritti e nella legislazione italiana. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 8800/17 depositata il 5 aprile (8800). La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che aveva impugnato la pronuncia della Corte di appello di Roma con la quale era stata rigettata la sua istanza che mirava a ottenere il riconoscimento di una sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio. La Corte di appello, invece, aveva impedito il riconoscimento tenendo conto della lunga durata del vincolo matrimoniale e ravvisando che il riconoscimento sarebbe stato contrario all’ordine pubblico. Dello stesso avviso la Cassazione che ha così respinto il ricorso dell’uomo. Per la Suprema Corte, l’esistenza di un limite dell’ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici sulla nullità di un matrimonio celebrato con il rito concordatario in ragione della necessità di tutelare il cosiddetto “matrimonio-rapporto” è stato già affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con le decisioni n. 16379 e n. 16380. Già in quell’occasione, la Cassazione ha precisato che la tutela della lunga durata della convivenza tra coniugi ha “un solido fondamento nella Costituzione, nelle Carte europee dei diritti e nella legislazione italiana”. In questa direzione, la Suprema Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia Ue. La lunga convivenza, per la Cassazione, è connessa a una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili e di responsabilità genitoriale. Di qui la conclusione che il riconoscimento della sentenza ecclesiastica è incompatibile con l’ordine pubblico.

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