Riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione tra coppie dello stesso sesso: necessario il contraddittorio con l’altro partner

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 14987/17 depositata il 16 giugno (14987), ha chiarito che la richiesta di riconoscimento dello status filiale di adozione basato su un provvedimento emesso all’estero non può essere qualificata come azione volta a ottenere un titolo di filiazione adottiva da parte di un’unica persona. Questo perché l’azione è fondata su un atto che attribuisce al minore lo status bi-genitoriale. Di conseguenza, prima di procedere in questo senso è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro partner. A rivolgersi alla Cassazione un cittadino italiano, residente negli Stati Uniti, che aveva chiesto il riconoscimento in Italia del provvedimento della Family Court of the County of Suffolk dello Stato di New York nel quale erano indicati come genitori sia il ricorrente sia il partner dello stesso sesso. Il tribunale per i minorenni aveva respinto l’istanza in quanto contraria all’ordine pubblico e la Corte di appello di Campobasso aveva confermato il no al riconoscimento. La Suprema Corte, in via preliminare, ha accertato che il contraddittorio non era stato instaurato correttamente perché l’atto di nascita del bambino includeva non solo il ricorrente ma anche l’altro partner. Questo vuol dire che la domanda non può essere qualificata come idonea a far ottenere un titolo di filiazione adottiva di una sola persona. Pertanto, prima di decidere, deve essere integrato in via preliminare il contraddittorio nei confronti dell’altro partner perché va escluso il riconoscimento parziale degli effetti “trattandosi di un atto che ha un contenuto inscindibile e che produce l’effetto di costituire uno status bigenitoriale e non monogenitoriale”. Solo successivamente sarà possibile pronunciarsi sul riconoscimento tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che ha ancorato la valutazione del parametro dell’ordine pubblico internazionale all’interesse superiore del minore “posto come fattore di primaria rilevanza anche dalla Convenzione dell’Aja fatta il 29 maggio 1993” sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall’Italia con legge n. 476 del 1998.

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