La Cassazione torna sulla rettifica dell’atto di nascita in caso di procreazione medicalmente assistita all’estero

Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita all’estero torna all’attenzione della Corte di Cassazione. La prima sezione civile, con ordinanza n. 10844, depositata il 4 aprile 2022, ha respinto il ricorso di due donne unite da una stabile relazione affettiva (10844). Le ricorrenti avevano utilizzato una pratica di procreazione medicalmente assistita in Danimarca e avevano avuto tre figli. Le donne chiedevano la correzione dell’atto di nascita registrato nell’ufficio di stato civile con l’indicazione della sola madre partoriente: di qui la richiesta dell’indicazione della genitorialità anche dell’altra donna. La Corte di appello di Bologna aveva confermato il no e, pertanto, le donne hanno proposto il ricorso in Cassazione. Tra i motivi di impugnazione, la violazione e la falsa applicazione di alcune norme della Costituzione, incluso l’articolo 117 in relazione agli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per le ricorrenti, il mancato riconoscimento della genitorialità di entrambe le donne porterebbe a una lesione dell’identità personale e del diritto alla vita familiare da applicare anche nei casi di discendenza intenzionale, nonché a una discriminazione per motivi di genere e orientamento sessuale della donna convivente “che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa con donazione di gamete maschile, diversamente dall’uomo in una coppia eterosessuale che, prestando analogo consenso, è riconosciuto come genitore di intenzione”. Tesi non condivise dalla Cassazione secondo la quale, poiché l’articolo 4, comma 3 della legge n. 40/2004 vieta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero da parte di coppie dello stesso sesso, limitando il ricorso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, non può essere accolta la domanda di rettificazione dell’atto italiano di nascita. Escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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