Se la sanzione amministrativa non è definitiva non scatta il divieto del ne bis in idem

Se i soggetti destinatari di sanzioni amministrative e penali sono diversi non scatta il divieto del ne bis in idem. Nei casi in cui un individuo è oggetto di un procedimento penale per un fatto per il quale è stata inflitta una sanzione amministrativa ad una società di cui era socio non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem perché il soggetto eventualmente responsabile penalmente è diverso dal soggetto responsabile in sede tributaria/amministrativa. E’ la Corte di Cassazione a stabilirlo con la sentenza n. 48591/16 depositata il 17 novembre (48591). Al centro della vicenda un provvedimento con il quale il Tribunale di Bari aveva rigettato l’istanza di riesame della decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo di beni dell’indagato, rappresentante legale di una società. Tra i diversi motivi di ricorso alla Suprema Corte anche una presunta violazione del principio del ne bis in idem, del tutto esclusa dalla Cassazione. Quest’ultima, a sostegno della propria conclusione, ha anche evidenziato l’assenza di definitività della sanzione amministrativa che è il presupposto del divieto del ne bis in idem, come sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Nykanen contro Finlandia. Diverso, poi, come detto, il soggetto responsabile.

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