Se la sentenza non è definitiva non è applicabile il ne bis in idem per bloccare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo

Non è un ostacolo all’esecuzione di un mandato di arresto europeo l’adozione di una sentenza che non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale. In questi casi, infatti, non può essere applicata l’eccezione del ne bis in idem che, nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584/Gai sul mandato di arresto europeo, ha la stessa portata del principio applicabile nel contesto della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. E’ quanto ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 16 novembre 2010 (C-261/09, mantello). Alla Corte di Lussemburgo si era rivolta la Corte di appello di Stoccarda richiesta dell’esecuzione di un mandato di arresto da parte del Tribunale di Catania nei confronti di un individuo accusato di aver partecipato a una rete organizzata di traffico di stupefacenti che, in precedenza, era stato condannato per possesso illegale di cocaina. Le autorità tedesche hanno chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se sia possibile opporsi all’esecuzione di un mandato di arresto nel rispetto del principio del ne bis in idem nei casi in cui le autorità emittenti disponevano già di elementi per incriminare un individuo per traffico di stupefacenti, ma hanno rimandato il procedimento per concludere le indagini. Per la Corte di giustizia l’applicazione del principio del ne bis in idem non si estende ai casi in cui la pronuncia non è definitiva. Di conseguenza una decisione che non estingue definitivamente l’azione penale a livello nazionale non è un ostacolo procedurale all’avvio di un procedimento penale in un altro Stato membro, anche in relazione agli stessi fatti. In questi casi, quindi, non può essere rifiutata l’esecuzione di un mandato di arresto.

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