Vendita internazionale e giurisdizione: chiarimenti dalla Cassazione

Giurisdizione del giudice rumeno nel caso di controversie riguardanti la vendita internazionale di beni mobili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza depositata il 17 maggio 2022 nella causa 15891 (ordinanza), con la quale è stato accolto il ricorso di una società che si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena su richiesta di una società con sede in Romania, che rivendicava un credito per la fornitura di un impianto di aspirazione e verniciatura. Per l’azienda italiana la giurisdizione, in base al regolamento n. 1512/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I-bis), doveva essere attribuita al giudice rumeno. Tesi condivisa dalla Cassazione che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Per la Suprema Corte, infatti, va applicato l’art. 7, comma 1, n. 1, lett. a) e b), relativo alle competenze speciali, del regolamento 1215/2012 e, quindi, va riconosciuta la giurisdizione al giudice del luogo in cui i beni al centro del contratto dovevano essere consegnati, in questo in Romania. Già in passato – osserva la Cassazione – è stato affermato che nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili, per le controversie relative al pagamento, va attribuita la giurisdizione al giudice del luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contratto “è il criterio da preferire perché – osserva la Cassazione – presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne”. Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte Ue, va considerato che per l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è di particolare importanza il trasferimento dei beni dal venditore all’acquirente “operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Per non applicare questo criterio, continua la Cassazione, è necessario un accordo chiaro ed univoco tra i contraenti, mentre è irrilevante la provenienza dell’incarico di trasporto. Di qui, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza del giudice rumeno.

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