Vittime di crimini nell’Unione europea: uno studio dell’Agenzia sui diritti fondamentali

In occasione dell’entrata in vigore del regolamento n. 606/2013, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha diffuso uno studio sulle vittime di crimini nell’Unione europea cercando di fornire un quadro sulla portata e la natura del supporto alle vittime offerte dagli strumenti messi in campo dell’Unione europea (fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0). Uno strumento utile considerando anche l’entrata in vigore, l’11 gennaio, del citato regolamento Ue n. 606/2013 del 12 giugno 2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (protezione), grazie al quale i provvedimenti decisi da uno Stato membro dovranno essere riconosciuti in altri Stati membri. A tutto vantaggio delle vittime che non dovranno avviare, per il solo fatto di spostarsi nello spazio Ue, lunghe e penose trafile per ottenere protezione.

Nello studio dell’Agenzia dei diritti fondamentali è analizzato il quadro giuridico all’interno dell’Unione europea, con particolare riguardo alla direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai (l_31520121114it00570073), non ancora recepita in Italia, senza trascurare le particolari misure previste all’interno dei singoli Stati membri e al ruolo delle organizzazioni non governative.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/effetti-del-riconoscimento-limitati-nel-tempo-per-le-misure-di-protezione-in-materia-civile.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/vittime-di-reato-una-guida-per-favorire-il-corretto-recepimento-della-direttiva-ue.html

1 Risposta
  • Maria Teresa Rotondaro
    gennaio 30, 2015

    Gent.ma Prof.sa
    gradirei conoscere il suo pensiero rispetto all’ultima sentenza della CEDU del 28.1.2015 in tema di minore introdotto in Italia con una falsa dichiarazione di nascita da parte di una coppia italiana ora sotto procedimento penale ex art. 567 CP (alterazione di stato) ed art. 72 L. 184/83 (Art.72
    Chiunque, per Procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività.
    La condanna comporta l’inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare).
    In particolare mi riferisco al passaggio della sentenza che sembra legittimare l’allontanamento del minore dalla coppia solo se sussiste tale reato, che vale a dire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per tale reato.
    Ma che sarebbe accaduto nel caso di specie se non si fosse allontanato quel minore e proceduto alla sua adottabilità? Innanzitutto sarebbe stato privo di una dichiarazione di nascita dato che quella non genuina non poteva essere trascritta e, in secondo luogo in pendenza della contestazione del reato di cui all’art. 72 suddetto non si sarebbe potuto procedere alla sua adozione fino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe accertato con molta probabilità la sussistenza di quel reato.
    Infine poichè l’art. 567 CP è un reato contro la famiglia e quindi dei suoi componenti deve ritenersi legittimo ritenere che la vittima di tale norma è proprio il minore in cui stato è stato alterato ed allora mi domando: queste vittime non hanno bisogno di protezione anch’esse?
    Se vuole posso trasmetterle la sentenza qui commentata in francese ed in inglese. Spero presto di trovare una traduzione accurata di essa.

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