Effetti del riconoscimento limitati nel tempo per le misure di protezione in materia civile

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue di oggi del regolamento n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (protezione), l’Unione europea aggiunge un importante tassello alla tutela delle vittime che non solo non devono trovare ostacoli nell’esercizio del diritto alla libera circolazione, ma devono ottenere protezione nello spazio europeo con uno strumento che consenta di muoversi ovunque. Il regolamento prova a assicurare una protezione delle vittime per certi aspetti uniforme utilizzando il principio del riconoscimento reciproco. Tuttavia, a differenza degli altri strumenti predisposti nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile, il riconoscimento immediato di un provvedimento di protezione disposto in uno Stato membro per tutelare la vita, l’integrità sessuale e per evitare violenze, intimidazioni e stalking, indipendentemente dal fatto che le persone siano vittime della violenza di genere, ha effetti limitati nel tempo. In pratica, il riconoscimento automatico del provvedimento, accompagnato da un certificato multilingue, scatta per soli 12 mesi anche se la misura nazionale ha una durata superiore. Il regolamento, invece, non si occupa delle sanzioni che sono lasciate alla discrezionalità degli Stati. Particolare protezione per i casi in cui il provvedimento sia stato emesso in contumacia. Se la regola generale è quella dell’automaticità degli effetti, il regolamento ammette la possibilità del diniego (articolo 13) precludendo, però, allo Stato richiesto un riesame del merito della misura di protezione. Il regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE, sarà applicato dall’11 gennaio 2015.

Per quanto riguarda la cooperazione penale si veda la direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai (l_31520121114it00570073)  e la direttiva 2011/99 sull’ordine di protezione europeo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF).

Si veda il post del 23 maggio http://www.marinacastellaneta.it/blog/tutela-senza-confini-per-le-vittime-di-stalking.html.

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