Ecco le proposte di Bruxelles sui regimi patrimoniali tra coniugi e coppie di fatto

Evitare la corsa al giudice più favorevole e fare chiarezza sulla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e partner di unioni registrate – ormai riconosciute in ben 14 Stati membri – dopo un divorzio, lo scioglimento di un’unione registrata o la morte di un partner. La Commissione europea, il 16 marzo, ha divulgato le due proposte riguardanti la prima il regolamento sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (com_2011_126_en) e la seconda il regolamento sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (com_2011_127_en). E’ la prima volta che Commissione, pur non armonizzando le regole sulle coppie registrate nello spazio Ue, presenta una proposta interamente dedicata a queste unioni, favorendo la circolazione dei provvedimenti che dispongono sui diritti di proprietà di beni di partner di unioni registrate. Con un preciso limite per gli Stati membri che non potranno rifiutare il riconoscimento solo perché nel proprio ordinamento non sono riconosciuti i partenariati registrati.

La Commissione ha tenuto ben distinte le due situazioni ossia le coppie che hanno contratto matrimonio e quelle che hanno stipulato unioni registrate proprio tenendo conto delle opposizioni di molti Paesi contrari a ogni forma di assimilazione, seppure implicita, tra i due istituti. Nella sostanza, però, cambia poco. Le due proposte, infatti, hanno un impianto simile perché si occupano di stabilire norme di diritto internazionale privato comuni per i regimi patrimoniali e gli effetti patrimoniali a seguito di separazione, divorzio o morte di un partner, sulla giurisdizione e regole simili in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti provenienti da altri Stati. Non mancano, però, le differenze. Se, infatti, nel regolamento per le coppie sposate si privilegia il criterio di collegamento della volontà dei coniugi anche se condizionato all’esistenza di alcuni requisiti, per le coppie registrate la proposta punta all’applicazione della legge dello Stato nel quale l’unione è stata registrata che, quindi, regolerà le questioni patrimoniali della coppia. Spazio invece alla volontà nella scelta del giudice competente che potrà essere quello dello Stato in cui uno dei due partner presenta un’istanza di separazione.

Sul fronte della libera circolazione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, la Commissione rafforza il principio del mutuo riconoscimento. Limitato, invece, il ricorso all’exequatur previsto unicamente per l’esecuzione dei provvedimenti che però – precisa Bruxelles – sarà eliminato dopo un rodaggio del regolamento. Che, a regime, dovrebbe portare a un risparmio per le coppie compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro per causa.

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