Con decreto legge l’Italia blocca l’azione della Germania all’Aja

Spunta, in un testo che non ha alcun collegamento con la controversia tra Italia e Germania in materia di immunità dalla giurisdizione per le azioni giudiziarie civili avviate da familiari delle vittime di deportazioni durante la Seconda guerra mondiale (http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-sconfitta-allaja.html), una norma che dovrebbe chiudere, in via definitiva, la disputa tra i due Paesi dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Il 29 aprile, la Germania aveva presentato congiuntamente al ricorso contro l’Italia determinato dalla mancata esecuzione della sentenza della Corte dell’Aja resa il 3 febbraio 2012, un’istanza sulle misure cautelari (application).

Per la Germania, la Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014 avrebbe violato l’obbligo derivante dal diritto internazionale di rispettare le sentenze della Corte internazionale di giustizia anche perché, a seguito della pronuncia della Consulta, molti tribunali interni si erano pronunciati contro la Germania, ordinando a Berlino di pagare gli indennizzi ai familiari delle vittime di deportazioni.

La Corte internazionale di giustizia aveva già fissato l’udienza sulle misure cautelari per il 9 maggio ma, a seguito del decreto legge adottato dal Governo italiano, la Germania ha comunicato il ritiro della richiesta e la Corte ha cancellato le udienze (CIG). Per quanto riguarda la norma adottata dall’Italia, si tratta dell’articolo 43 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 (DL PNRR) “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 100 del 30 aprile 2022 (è stato già avviato l’iter per la conversione in legge, https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/54951_dossier.htm). La norma, intitolata “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945” (), ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti da queste vittime. In particolare si precisa che, assicurando continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, è stata prevista “una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”. Il secondo comma chiarisce che hanno diritto di accesso al “Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6”. Sono a carico del Fondo anche le spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Inoltre, “In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato”. Entro 180 giorni saranno adottate le procedure per regolare l’accesso al Fondo e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto.

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