Coppie delle stesso sesso: via libera alla trascrizione in Italia di un provvedimento di adozione

Il provvedimento di adozione di un bambino, ottenuto all’estero da una coppia dello stesso sesso, può essere trascritto in Italia perché non è in contrasto con l’ordine pubblico. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 9006 depositata il  31 marzo con la quale la Suprema Corte ha anche delineato la nozione di ordine pubblico internazionale, prospettando una concezione “aperta ed universalistica”, non solo finalizzata a limitare l’applicazione della legge straniera e il riconoscimento di provvedimenti stranieri, ma anche funzionale alla promozione e alla garanzia “di tutela dei diritti fondamentali della persona, attraverso i principi provenienti dal diritto dell’Unione europea, dalle Convenzioni sui diritti della persona”, nonché dalla Corte di giustizia Ue e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (9006).

A rivolgersi alla Cassazione è stato un sindaco che aveva impugnato l’ordinanza della  Corte di appello di Milano del 9 giugno 2017 con la quale era stata dichiarata l’efficacia del provvedimento di adozione della Surrogate’s Court dello Stato di New York relativo a un minore, cittadino americano, da parte di una coppia dello stesso sesso (uno dei quali anche con cittadinanza italiana), che si era sposata negli Stati Uniti. Per il sindaco, il provvedimento straniero era incompatibile con i principi della Costituzione italiana e con l’ordine pubblico internazionale. La prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 29071 depositata l’11 novembre 2019, aveva chiesto al Primo Presidente di assegnare la trattazione del caso alle Sezioni Unite (29071). Nei giorni scorsi la pronuncia con la quale la Corte, precisato che l’orientamento sessuale deve essere ininfluente nelle questioni di responsabilità genitoriale e, ricostruita l’evoluzione della giurisprudenza interna ed internazionale sui diritti delle coppie dello stesso sesso, ha rilevato che l’evoluzione della tutela multilivello dei diritti fondamentali, pur non incidendo sulla legittimità del divieto di adozione per le coppie dello stesso sesso posto dalla legislazione nazionale, ha condotto a non considerare tale divieto come intangibile. Centrale, poi, la valutazione dell’interesse superiore del minore, che ha portato la Suprema Corte a ritenere superato il limite alla sola coppia eterosessuale unita in matrimonio dell’accesso all’adozione legittimante. Così la Cassazione ha affermato un principio di diritto, stabilendo che “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

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