La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 32088 del 12 dicembre (ordinanza) ha rinviato alla pubblica udienza una questione relativa ai rapporti tra diritto Ue e norme interne con riguardo alla disapplicazione di una direttiva nel caso di rapporti tra privati. La vicenda riguarda una società che aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell’addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica da parte dello stesso fornitore. Tale addizionale sulle accise era stata eliminata a seguito della direttiva 2008/118/CE e, quindi, la società interessata aveva ottenuto il rimborso dell’addizionale. La società fornitrice di energia si era però opposta, ma la Corte di appello di Venezia aveva confermato la restituzione dell’accise al consumatore. La pronuncia è stata impugnata in Cassazione: secondo la società fornitrice di energia l’addizionale sulle accise non doveva essere considerata come un tributo autonomo, ma solo un aumento quantitativo dell’accise e, quindi, non si poteva ritenere applicabile la direttiva che si occupa delle nuove tasse con specifiche finalità. In particolare, però, rispetto ai rapporti con il diritto Ue, ad avviso della società fornitrice di energia non era possibile accogliere la domanda del consumatore perché la direttiva aveva efficacia solo verticale nei rapporti tra il privato e lo Stato e non già nei rapporti tra privati, con la conseguenza che il vaglio della legittimità dell’accise non poteva avvenire alla luce della direttiva. La Cassazione ha ritenuto, con ordinanza interlocutoria, di rinviare alla pubblica udienza in ragione di alcuni chiarimenti sull’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024 (C-316/22) con la quale, con riguardo alla disapplicazione in una controversia tra privati riguardanti le imposte, la Corte Ue ha ribadito che, ai fini della disapplicazione, è necessario verificare se la norma della direttiva sia chiara, precisa e incondizionata.
Ad avviso della terza sezione della Cassazione, quindi, è necessario accertare taluni presupposti ossia se il diritto interno “autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino determinati orientamenti giurisprudenziali”. Considerato che si tratta di questioni nuove rispetto all’introduzione della causa che, secondo la Cassazione, richiedono “una maggiore ampiezza di riflessione”, la questione va approfondita nella pubblica udienza.
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