Il ne bis in idem internazionale non è un principio generale di diritto – The Italian Supreme Court on the international ne bis in idem principle

Il processo celebrato in uno Stato extra Ue non preclude la rinnovazione del giudizio per i medesimi fatti in Italia perché il ne bis in idem non è un principio generale di diritto internazionale, applicabile come tale nell’ordinamento interno. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 33564/19 del 24 luglio (33564) con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un cittadino albanese che aveva chiesto l’annullamento della sentenza della Corte di Assise di Milano, confermata in appello, sostenendo che per il medesimo fatto era stato prosciolto dal Tribunale albanese di Fier. Ad avviso del ricorrente, la pronuncia italiana era stata adottata in violazione del ne bis in idem. Una tesi respinta dalla Cassazione in ragione del fatto che, in mancanza di accordi tra Stati, il processo può essere ripetuto in Italia. Il principio – chiarisce la Cassazione – è applicabile tra i Paesi Ue e non, come sostenuto dal ricorrente, tra Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che si occupa del divieto del bis in idem interno), anche perché non si tratta di un “principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell’art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione di natura pattizia tra gli Stati”. Pertanto, in assenza di accordi tra Italia e Albania, non può essere impedita la celebrazione di un altro giudizio per gli stessi fatti dall’autorità giudiziaria italiana. La Cassazione ha anche ricordato la posizione della Corte costituzionale che ha negato che il principio del ne bis in idem abbia valore “di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma di diritto generalmente riconosciuta”. Pertanto, la sentenza, anche di proscioglimento, adottata in un altro Stato, “non ha efficacia preclusiva all’applicazione della legge penale italiana”. Respinto, di conseguenza, il ricorso. 

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