Impugnazione delle parti civili: ininfluente la direttiva 2012/29 sulle vittime di reato

La direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato non può essere invocata dalla parte civile che vuole impugnare un provvedimento di diniego di sequestro conservativo di beni immobili pronunciato, nel caso in esame, dal Tribunale di Venezia. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 42230/15 depositata il 21 ottobre 2015 (42230) con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero dell’economia e dell’Agenzia delle entrate che contestavano la mancata adozione di un provvedimento di sequestro. Per la Cassazione, in base all’ordinamento italiano, la parte civile non è legittimata a impugnare un simile atto e, per di più, non può essere invocata la direttiva 2012/29 sia perché non ancora esecutiva (il termine ultimo per il recepimento è fissato al 16 novembre 2015), sia perché la stessa nozione di vittima in base alla direttiva si riferisce alla persona che ha subito un danno direttamente dal reato o un familiare. Di qui il rigetto del ricorso in Cassazione.

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