La Cassazione chiarisce i limiti applicativi della revocazione del giudicato ritenuto in contrasto con la Convenzione europea

Il diritto alla revocazione di una sentenza interna contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, accertata dalla Corte di Strasburgo, non si estende all’azione di risarcimento se la Corte non ha rilevato che la violazione abbia pregiudicato un diritto di stato della persona. Non solo. La revocazione è esclusa se già la domanda proposta nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato di cui si chiede la revoca abbia avuto ad oggetto una tutela meramente risarcitoria. E questo anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n. 7128 depositata il 17 marzo (7128). Il ricorso era stato presentato da due donne il cui congiunto era morto per intossicazione da cocaina mentre si trovava negli uffici della questura di Milano. Le ricorrenti avevano chiesto che, a seguito della sentenza della Corte europea del 14 settembre 2023 nel ricorso n. 2264/2012, con la quale era stata constatata la violazione dell’Italia ed era stato disposto un equo indennizzo ai sensi dell’articolo 41 che, però, non era sufficiente a compensare le conseguenze della violazione, si procedesse alla revoca della pronuncia interna. La Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo anche la portata applicativa dell’articolo 391-quater del codice di procedura civile con il quale è prevista la riapertura dei processi civili a seguito di sentenza di Strasburgo in cui si evidenzia una violazione che non è suscettibile di essere ristorata tramite tutela risarcitoria. L’indica norma – scrive la Suprema Corte – è limitata ai casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona, esclusivamente per le violazioni della Convenzione europea nei casi in cui non sia possibile una tutela per equivalente che, come chiarito nella relazione introduttiva alla legge (decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022)  che ha introdotto l’articolo 391-quater, è limitato ai casi di violazioni incidenti sui diritti di stato della persona. Così, la Corte, dichiarato inammissibile il ricorso, ha fornito il principio di diritto idoneo a chiarire le ipotesi di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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