La Cassazione sul ne bis in idem – Ne bis in idem: judgment of the Italian Court of Cassation

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, torna sul ne bis in idem. Con sentenza n. 47717, depositata il 19 ottobre (47717:18), la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce con la quale il ricorrente era stato condannato, pena sospesa, per reati di natura fiscale. Il ricorrente sosteneva che non era stato applicato correttamente l’articolo 649 del codice di procedura penale in relazione all’articolo 4 del Protocollo n 7 che sancisce il principio del ne bis in idem nonché all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Cassazione, ricostruita la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a partire dal caso Engel e Grande Stevens, ha richiamato la sentenza A. e B. contro Norvegia (15 novembre 2016) in base alla quale è stato stabilito che non è violato il ne bis in idem convenzionale se tra il procedimento penale e quello amministrativo sussiste una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. Nel caso in esame, “non emerge affatto che tra il procedimento amministrativo e quello penale non sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, sicché, anche sotto tale, non sono ravvisabili i presupposti per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.”. Di qui l’inammissibilità del ricorso.

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