La Cassazione sul riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione da parte di una coppia dello stesso sesso – Italian Supreme Court on same sex married couples adoption abroad

La conservazione dello status filiationis di un minore straniero adottato da una coppia dello stesso sesso all’estero, che chiede la trascrizione del provvedimento in Italia, è una questione della massima importanza e, quindi, la Corte di Cassazione, I sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 29071 depositata l’11 novembre, ha chiesto al Primo Presidente di assegnare la trattazione del caso alle Sezioni Unite (29071). La vicenda ha al centro il ricorso di un sindaco italiano che si oppone all’ordinanza della Corte di appello di Milano del 9 giugno 2017 con la quale era stata dichiarata l’efficacia del provvedimento di adozione della Surrogate’s Court dello Stato di New York di un minore, cittadino americano, da parte di una coppia dello stesso sesso che si era sposata negli Stati Uniti. La coppia di genitori adottivi era costituita da due cittadini statunitensi, uno dei quali, però, aveva anche la cittadinanza italiana. Ad avviso del Sindaco, oltre a un errore sulla sua legittimazione passiva, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell’incompatibilità del provvedimento straniero con i principi della Costituzione italiana e dell’ordine pubblico internazionale. Questo perché la legge n. 184/1983 consente l’adozione legittimante solo ai coniugi uniti in matrimonio che, in Italia, è consentito unicamente a coppie di sesso diverso. La Cassazione ha evidenziato l’importanza della questione tenendo conto che, in passato, in particolare con la pronuncia n. 14007/18, la stessa Suprema Corte si era occupata di un riconoscimento di una sentenza straniera di adozione legittimante riguardate due donne francesi coniugate all’estero, residenti in Italia, che chiedevano il riconoscimento di una sentenza francese con la quale era stato deciso il riconoscimento dell’adozione del figlio biologico di una delle donne. Una questione diversa, quindi, rispetto a quella attuale nella quale manca del tutto un genitore biologico. Inoltre, tenendo conto della relatività del limite dell’ordine pubblico, anche alla luce dei principi dell’ordinamento internazionale e della circostanza che “si profila l’ulteriore questione di massima di particolare importanza sul se lo scrutinio di compatibilità con l’ordine pubblico devoluto all’autorità giudiziaria italiana debba o meno includere la valutazione estera di adottabilità del minore”, la I Sezione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite. 

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