La sola presenza di un figlio minorenne non può impedire l’espulsione dovuta a ragioni di sicurezza

Nessun ostacolo all’espulsione se non sussistono cause ostative fissate all’articolo 19 del Dlgs n. 286/1998. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la pronuncia n. 18846/17 depositata il 19 aprile (18846) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino albanese nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto l’espulsione, una volta espiata la pena, in quanto soggetto pericoloso. L’uomo si opponeva invocando i legami familiari con il fratello, cittadino italiano e con il figlio. La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo del tutto corretto l’operato del Gip sia in ordine all’accertamento del requisito della pericolosità sociale, sia per l’assenza di cause ostative all’espulsione. Ed invero, l’articolo 19 vieta l’espulsione nei sei mesi successivi alla nascita, mentre il  figlio del ricorrente aveva superato quell’età con la conseguenza che la deroga non poteva essere applicata. L’indicata deroga, inoltre, non può certo comprendere ogni figlio minore di età. In caso contrario, non si terrebbe conto dell’esigenza di espellere soggetti pericolosi, esigenza che “verrebbe tout court vanificata dalla necessità di mantenere comunque integro il rapporto familiare genitori/figlio, anche allorquando l’età di quest’ultimo consentirebbe, invece, di concedere priorità alla diversa esigenza di carattere pubblico”. Così, non può essere richiamato il rapporto con il fratello tanto più in assenza di un rapporto di convivenza.

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