Permesso di soggiorno anche per il partner della coppia dello stesso sesso

La Corte europea dei diritti dell’uomo interviene, con la sentenza Pajic contro Croazia depositata il 23 febbraio (CASE OF PAJIC v-1. CROATIA), in materia di riconoscimento di diritti a coppie dello stesso sesso anche nel campo dei ricongiungimenti familiari con cittadini stranieri. Pur concedendo alle autorità nazionali la libertà nella scelta delle politiche in materia di immigrazione, gli Stati sono tenuti a garantire il pieno rispetto del diritto alla vita familiare di ogni individuo. A rivolgersi ai giudici internazionali, una cittadina bosniaca che si era vista rifiutare il permesso di soggiorno fondato sul ricongiungimento con la propria compagna che viveva in Croazia. Le autorità croate avevano basato il proprio rifiuto sul fatto che la legge interna in materia di immigrazione concede espressamente il diritto solo a partner di coppie eterosessuali, tacendo sulle altre. Una chiara violazione della Convenzione europea, scrive Strasburgo, che ha condannato la Croazia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e del divieto di discriminazione (articolo 14). Riconosciuto che le coppie delle stesso sesso hanno un diritto alla vita familiare analogo a quelle delle coppie eterosessuali, tenendo conto per di più che la nozione di famiglia include i legami di fatto e non solo quelli formalizzati dal matrimonio, che l’evoluzione nella nozione di famiglia è ormai una realtà e la circostanza che un numero molto elevato di Paesi che hanno ratificato la Convenzione già prevede un riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso, la Corte ha concluso che se uno Stato prevede l’attribuzione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento unicamente a un partner eterosessuale ma non a quello di una coppia same sex, incorre in una violazione della Convenzione compiendo una disparità di trattamento. Tra l’altro, se lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento in materia di immigrazione, tale margine è limitato per questioni legate all’orientamento sessuale. Questo vuol dire che anche se non è previsto espressamente nella legislazione interna, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il partner dello stesso sesso va riconosciuto. Oltre a condannare la Croazia, la Corte ha attribuito 10mila euro alla ricorrente per i danni non patrimoniali e oltre 5mila euro per le spese processuali.

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