Un editoriale dal titolo emblematico “la strategia del ragno”, con la descrizione del giudice neo-eletto alla Presidenza della Corte suprema portoghese come persona simbolo del corporativismo, conservatore, manipolatore, in grado di tessere una rete per scalare il potere e “simbolo del lato oscuro del sistema giudiziario”. In pratica un esemplare “di ciò che è sbagliato nel sistema giudiziario portoghese”. Parole dure, quelle scritte da un giornalista che per la Corte europea dei diritti dell’uomo non giustificano, però, in alcun modo il risarcimento danni imposto dai giudici nazionali portoghesi al giornalista citato in giudizio, in sede civile, per diffamazione. E questo anche perché l’importo imposto per il risarcimento è stato sproporzionato. Con la sentenza depositata ieri, nel ricorso n. 31566/13 (CASE OF TAVARES DE ALMEIDA FERNANDES AND ALMEIDA FERNANDES v. PORTUGAL), la Corte di Strasburgo procede, così, nella sua opera di protezione della libertà di stampa e non esita a condannare il Portogallo per violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura la libertà di espressione. Questi i fatti. Un giornalista di un quotidiano nazionale aveva scritto un editoriale nel quale criticava aspramente il neo Presidente della Corte suprema, eletto il giorno prima, classificandolo come simbolo del lato oscuro del sistema giudiziario. Il giudice lo aveva querelato in sede civile con una richiesta di 150mila euro. Il Tribunale e la Corte di appello avevano accolto l’istanza ritenendo il giornalista responsabile per diffamazione perché l’articolo era un attacco al giudice e lo avevano così condannato a versare la somma di 60mila euro (in base al diritto portoghese anche la moglie, in comunione legale, era tenuta al risarcimento). Così, il reporter ha fatto ricorso alla Corte europea che gli ha dato ragione su tutta la linea. Strasburgo riconosce che il giornalista ha usato un linguaggio aspro, ma è diritto del cronista ricorrere a un certo grado di esagerazione e provocazione. La vicenda al centro dell’articolo, poi, era di interesse pubblico e l’articolo 10, in questi casi, lascia poco spazio a restrizioni al diritto della stampa di informare. L’articolo – osserva la Corte – riguardava un ambito “nel quale le limitazioni alla libertà di espressione devono essere interpretate in modo restrittivo”. Non solo. Lo scritto al centro dell’azione giudiziaria concerneva un giudice e, quindi, un individuo che è sottoposto a critiche più ampie rispetto al cittadino comune. Certo, scrive la Corte, c’è da proteggere la fiducia verso la giustizia rispetto ad attacchi distruttivi ma, nel caso di specie, le critiche non erano legate all’attività professionale del giudice, ma alla rete politica che il Presidente si era costruito. Il giornalista poi ha espresso un giudizio di valore con una base fattuale sufficiente raccogliendo informazioni non solo da fonti la cui identità era confidenziale, ma anche da colleghi del giudice. Tra l’altro, i tribunali nazionali, nel dichiarare la responsabilità per diffamazione del giornalista, si sono distaccati dai parametri imposti dalla Corte europea perché non hanno valutato l’articolo nel suo insieme, estrapolando, invece, singole frasi, e non hanno considerato che faceva parte dello stile del giornalista, ugualmente protetto dall’articolo 10 della Convenzione, l’uso delle metafore. Chiaro, quindi, il giudizio negativo sull’operato dei giudici nazionali che non hanno applicato i criteri stabiliti dalla Corte europea nelle tante sentenze sulla libertà di stampa. La Corte bacchetta l’operato dei tribunali nazionali anche per l’importo imposto, come risarcimento, al giornalista, pari a 60mila euro. Una cifra estremamente alta che mostra un chiaro intento punitivo. A ciò si aggiunga che l’articolo non aveva avuto alcun impatto sul futuro professionale del Presidente della Corte Suprema, ma i giudici nazionali hanno agito come se ciò si fosse verificato, aumentando l’importo della sanzione. La Corte europea non ha liquidato alcuna cifra per i danni non patrimoniali al giornalista solo perché quest’ultimo non li aveva richiesti. Rispetto ai danni patrimoniali, la Corte non ha concesso un indennizzo al giornalista unicamente perché era stato l’editore a versare i 60mila euro. Liquidati, invece, 9400 euro per le spese processuali.
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