CEDU: l’Italia condannata per la confisca senza accertamento della colpevolezza – ECHR: Italy condemned for confiscation without formal conviction

Violazione del principio nulla poena sine lege e del diritto di proprietà. Con la sentenza G.I.E.M. e altri (ricorsi n. 1828/06 e altri) depositata ieri, la Grande Camera torna sulla vicenda Punta Perotti (e non solo) e lo fa confermando che la confisca di alcuni terreni senza il preventivo accertamento della colpevolezza dei destinatari della misura è in contrasto con numerose norme convenzionali (CASE OF G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY). Da evidenziare che un ricorso è stato depositato nel 2005 e la sentenza arriva dopo 13 anni.

A rivolgersi alla Corte, 4 società che, proprietarie a diverso titolo di alcuni terreni sui quali era stato costruito “Punta Perotti”, erano state oggetto della confisca di terreni. Ne era seguita una vicenda giudiziaria lunga e complessa che aveva portato la Corte di Appello di Bari ad accertare la legittimità dei permessi edilizi concessi dal Comune, assolvere gli imputati e revocare il provvedimento di confisca degli edifici e dei terreni. Tuttavia, nel 2011, la Cassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di appello e, pur assolvendo gli imputati, aveva ordinato la confisca dei palazzi e dei terreni. La vicenda giudiziaria era poi proseguita. A seguito della sentenza Sud Fondi contro Italia, il Comune di Bari aveva chiesto al tribunale di restituire i terreni alle società ricorrenti e il giudice delle indagini preliminari aveva revocato la confisca. La Grande Camera ha riunito a questo ricorso altri tre con al centro la confisca senza una condanna penale.

Prima di tutto, la Corte ha chiarito che la confisca è applicabile solo se la misura è prevedibile e solo quando è accertata una responsabilità personale. Nel caso di specie la confisca era stata disposta senza che vi fosse stato un condannato, in chiara violazione del principio della presunzione d’innocenza. L’articolo 7 della Convenzione – osservano i giudici internazionali – richiede che la confisca, come detto, sia prevedibile e sia imposta dopo un accertamento della responsabilità. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti erano stati destinatari del provvedimento di confisca senza che fosse loro attribuita, all’esito di un processo (diverso il caso della prescrizione), alcuna responsabilità. Di qui, in linea con la sentenza Varvara, la violazione dell’articolo 7 (con l’esclusione di un ricorrente) e del diritto di proprietà (articolo 1 del Protocollo n. 1) a causa dell’applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva. La Corte ha anche chiarito, probabilmente con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015 che “the Court, for its part, must ensure that the declaration of criminal liability complies with the safeguards provided for in Article 7 and that it stems from proceedings complying with Article 6. In this connection, the Court would emphasise that its judgments all have the same legal value. Their binding nature and interpretative authority cannot therefore depend on the formation by which they were rendered” (si veda l’opinione parzialmente dissidente del giudice Pinto de Albuquerque, che ha ricostruito i rapporti tra Corte europea e Corte costituzionale). La Corte si è riservata di decidere sull’indennizzo che lo Stato dovrà versare ai ricorrenti.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/sentenza-varvara-respinto-il-ricorso-del-governo-alla-grande-camera.htmlhttp://www.marinacastellaneta.it/blog/strasburgo-chiude-in-via-definitiva-la-vicenda-punta-perotti-respinta-la-richiesta-di-riesame-del-governo.html

 

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