Espulsione amministrativa e reingresso: la Cassazione applica la direttiva Ue

Sul divieto di ingresso nello Stato dopo un provvedimento di espulsione amministrativa e sulla corretta interpretazione della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, interviene la Corte di Cassazione, I sezione penale, con la sentenza n. 12301 depositata il 16 aprile 2020 (12301). La Corte di appello di Bologna aveva condannato a 6 mesi di reclusione un cittadino straniero espulso e poi entrato nuovamente in Italia, ritenendo che non potesse scattare la non punibilità solo perché era decorso un notevole lasso di tempo tra il momento dell’espulsione (2009) e quello del rientro (2018) poiché, in ogni caso, il reingresso era avvenuto entro il termine di 10 anni indicato, come arco temporale del divieto, nel procedimento di espulsione. Di diverso avviso la Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, la direttiva 2008/115/CE, all’articolo 11, nel prevedere il rimpatrio, dispone che gli Stati possono fissare un divieto di ingresso che, di norma, non deve superare i 5 anni. E’ vero che l’articolo 11, comma 2 della direttiva in esame ammette una possibilità di deroga nel caso in cui il cittadino di un Paese terzo costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale” ma, per fare scattare questa regola, è necessaria una verifica della singola condizione soggettiva “che non può rapportarsi ad una ordinaria pericolosità sociale ma deve raggiungere una consistente gravità, sì da rappresentare …una grave minaccia a beni giuridici di particolare rango e aventi una dimensione generale”. Anche le modifiche legislative interne, d’altra parte, impongono una valutazione del caso concreto. Nella vicenda in esame – osserva la Cassazione – la condizione di aggravata pericolosità non sembra presente, come dimostra anche la lieve entità della pena inflitta. Di qui la non punibilità della condotta per il rientro avvenuto oltre il termine dei 5 anni e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

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