Sanzioni penali e amministrative: chiarimenti dalla Cassazione

Nessuna violazione del principio del ne bis in idem e nessun contrasto con la sentenza della Corte europea dei dei diritti dell’uomo del 2014 relativa al caso Grande Stevens. Per la Corte di cassazione, quarta sezione penale, che si è pronunciata con la sentenza n. 9168/15 del 2 marzo 2015, non sussiste una violazione delle norme convenzionali nei casi in cui sono applicate sanzioni amministrative e penali se manca la coincidenza della condotta (9168:15). A rivolgersi alla Cassazione è stato un dirigente medico condannato a un’ammenda di 1.200 euro per il mancato rispetto della tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope custodite in ospedale. Il medico, sottolineando che il ritardo nella registrazione era stato di sole 24 ore e che, lavorando al pronto soccorso, i ritardi erano inevitabili in ragione delle urgenze legate ai pazienti, aveva anche sottolineato che le modifiche legislative introdotte con legge 15 maggio 2010 n. 38 avevano introdotto una sanzione amministrativa aggiuntiva a quella penale, con la conseguente violazione del principio del ne bis in idem e dell’articolo 117 della Costituzione il cui contenuto, in quest’occasione, è costituito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato. Tesi respinte dalla Cassazione la quale ha chiarito che la sanzione amministrativa è comminata per le sole violazioni formali rinvenute nella tenuta dei registri, mentre la pena è prevista quando è riscontrata una mancata corrispondenza tra giacenza reale e contabile, al di là del fatto che sussista o meno una violazione formale. Ora, poiché si tratta di fatti diversi non si può ammettere la tesi di una duplicazione della sanzione per lo stesso fatto perché non sussiste la coincidenza necessaria, nemmeno parziale, della condotta. La Cassazione ha così respinto il ricorso e ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/gli-effetti-della-sentenza-grande-stevens-sul-diritto-interno-uno-studio-della-cassazione.htmlhttp://www.marinacastellaneta.it/blog/le-sanzioni-amministrative-gravi-devono-essere-qualificate-come-penali-nulla-la-riserva-italiana-sul-principio-ne-bis-in-idem-del-protocollo-cedu.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/ne-bis-in-idem-sanzioni-amministrative-e-penali-parola-alla-consulta.html

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