Sì alla protezione umanitaria se c’è il rischio di una violazione del principio del ne bis in idem

Va concessa la protezione internazionale umanitaria a un cittadino turco se c’è il rischio che l’espulsione dall’Italia possa condurre a un nuovo procedimento penale in Turchia per fatti per i quali è stato già giudicato e se corre il pericolo di essere sottoposto a una detenzione non conforme ai diritti umani primari. Lo ha deciso il Tribunale di Bari, II sezione civile, con la sentenza depositata il 4 novembre scorso (protezione internazionale). Al giudice monocratico di Bari si era rivolto un turco che aveva invocato la protezione internazionale  a seguito del rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato deciso dalla Commissione territoriale di Bari. Il cittadino turco chiedeva di non essere espulso e riconsegnato alla Turchia anche perché correva il rischio di essere processato nel Paese d’origine per fatti per i quali era già stato sottoposto a procedimento penale in Italia (associazione a delinquere finalizzata al terrorismo), con conseguente violazione del principio del ne bis in idem. Il Tribunale di Bari ha condiviso questa posizione accordando la protezione umanitaria perché, in caso di ritorno in Patria, il ricorrente correrebbe il rischio di una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Sulla base poi dei rapporti delle organizzazioni non governative e della giurisprudenza della Corte europea relativa alla situazione di alcuni detenuti in Turchia, il giudice italiano ha concesso il permesso di soggiorni per motivi umanitari.

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