La Cedu conferma la libertà dello Stato di dire no al matrimonio per coppie dello stesso sesso

Lo Stato deve prevedere diritti e il riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso, ma non è obbligato a estendere il matrimonio anche a queste coppie. Lo ha ribadito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Chapin e Charpentier contro Francia depositata il 9 giugno (AFFAIRE CHAPIN). Una coppia dello stesso sesso, prima dell’approvazione della legge francese che ha garantito il matrimonio per tutti, d’intesa con il sindaco di una cittadina, si era sposata e aveva ottenuto la trascrizione nei registri dello stato civile. Il provvedimento era stato annullato e così la coppia aveva fatto ricorso alla Corte europea invocando la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare), dell’articolo 12 (diritto al matrimonio) e dell’articolo 14 (diritto a non essere discriminati). Strasburgo ha dato torto ai due ricorrenti confermando, come già sostenuto nel caso Oliari contro Italia, che uno Stato, anche in forza delle proprie radici culturali e sociali, può non prevedere il regime matrimoniale per coppie dello stesso sesso a patto, però, che riconosca in altro modo diritti e obblighi spettanti, in via generale, alle coppie eterosessuali. L’articolo 12 – osservano i giudici internazionali – non contiene alcun obbligo di prevedere il matrimonio per coppie dello stesso sesso e la Francia, d’altra parte, anche prima dell’adozione della legge che l’ha stabilito, aveva sistemi come i pacs che permettevano ai partner same sex di accedere a diritti e benefici, in modo analogo alle coppie eterosessuali. La situazione era, quindi, del tutto diversa da quella italiana (prima dell’adozione della legge Cirinnà) che aveva portato Strasburgo a condannare l’Italia proprio a causa del mancato riconoscimento legale di qualsiasi diritto alle coppie dello stesso sesso. Così come manca un’analogia con la sentenza di condanna alla Grecia nel caso Vallianatos con la quale la Corte ha ritenuto che la legge che introduce nel proprio ordinamento le unioni civili non può essere limitata unicamente alle sole coppie eterosessuali, con esclusione di quelle dello stesso sesso. Nel caso francese, prosegue la Corte europea, a differenza degli indicati casi, esisteva già una legge che riconosceva diritti mentre mancava unicamente la possibilità di accedere al matrimonio. Così, anche in ragione dell’assenza di consenso degli Stati sull’obbligo di prevedere il matrimonio per le coppie dello stesso sesso, la Corte ha confermato che la mancata previsione di questo matrimonio, in presenza di altri strumenti, non è una violazione della Convenzione.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/riconoscimento-legale-per-le-coppie-dello-stesso-sesso-linerzia-italiana-punita-a-strasburgo.htmlhttp://www.marinacastellaneta.it/blog/limitare-le-unioni-civili-registrate-a-coppie-eterosessuali-e-in-contrasto-con-la-cedu.html

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