Un modello unico valido tra tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980 (doc. n. 15, gennaio 2012, http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2012pd15e.pdf). Se ne è discusso nel corso del meeting di esperti in corso di svolgimento all’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori e la protezione dei fanciulli. In pratica, prima di lasciare il Paese di residenza il minore dovrebbe sempre avere un documento che indichi il consenso di entrambi i genitori proprio al fine di prevenire i fenomeni di sottrazione. Il documento non dovrebbe però avere un impatto sulle norme interne in materia di identificazione. Intanto il Bureau della Conferenza dell’Aja ha avviato un dialogo anche con l’ICAO per la messa a punto del documento.
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sottrazione internazionale di minori | in data:
28 gennaio 2012 |
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Conferenza dell'Aja
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue la nuova direttiva 2011/92 del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:IT:PDF). Obiettivo codificare, in un unico testo, le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337 nel segno del rafforzamento della trasparenza del processo decisionale e armonizzare i principi con obblighi di più ampia portata sul committente.
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ambiente | in data:
28 gennaio 2012 |
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via
Il Consiglio Ue discute sulla proposta di modifica del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Presidenza danese ha divulgato, il 26 gennaio 2012, un documento di lavoro (http://eu2012.dk/en/NewsList/Januar/week-4/~/media/Files/meetings/Informal%20JHA/Discussion%20paper%204%20-%20Brussels%20I-Regulation.ashx) chiedendo ai ministri della giustizia di fornire risposte sulle proposte relative all’estensione del regolamento anche alle controversie riguardanti convenuti non domiciliati sul territorio Ue indicando la propria opzione per un sistema di armonizzazione totale, parziale o minimo. In realtà – sottolinea la Presidenza – molti Stati hanno mostrato scetticismo sull’estensione del regolamento, nel settore della competenza giurisdizionale, a convenuti domiciliati al di fuori del territorio degli Stati membri.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da tre appartenenti all’organizzazione francese “Les faucheurs volontaires” accusati di aver danneggiato dei campi di mais geneticamente modificato. I ricorrenti si erano rifiutati di fornire un campione del proprio DNA ed erano stati condannati, per questo motivo, dai tribunali interni. Avevano poi presentato un ricorso alla Corte europea sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo otto) ma, mentre erano in corso le negoziazioni per la conclusione del regolamento amichevole tra Stato e ricorrenti, sulla stampa francese erano apparse notizie sul merito della procedura. Di conseguenza, la Corte, con decisione del 13 dicembre 2011 (ricorso Mandil e altri contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899155&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ha dichiarato irricevibile il ricorso perché i ricorrenti hanno violato l’obbligo di segretezza che ha carattere assoluto e ha particolare importanza nell’amministrazione del sistema di garanzia proprio perché è funzionale a tutelare le parti nel procedimento dinanzi alla Corte. Non solo. Per Strasburgo, i ricorrenti hanno dimostrato un intento doloso cercando di sfruttare la situazione per gettare discredito sul Governo. E’ stato così violato l’articolo 39, par. 2 della Convenzione e l’articolo 62 del Regolamento di procedura. Respinto, quindi, il ricorso, per contrasto con l’articolo 35, par. 3, lett. a perché la condotta dei ricorrenti è stata considerata dalla Corte una violazione del diritto di ricorso individuale.
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CEDU | in data:
24 gennaio 2012 |
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regolamento amichevole
L’Assemblea degli Stati parti alla Corte penale internazionale chiede l’adozione di misure per rendere effettivo il sistema di riparazione alle vittime predisposto nello Statuto della Corte penale internazionale (articolo 75). Con la risoluzione adottata il 20 dicembre 2011 (ICC-ASP/10/Res.3, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP10/Resolutions/ICC-ASP-10-Res.3-ENG.pdf, l’Assemblea ha posto l’accento sui ritardi che pesano sul funzionamento della Corte che non ha a propria disposizione i criteri utili a quantificare la riparazione alle vittime. Un principio – ha precisato la Corte – deve essere ribadito: gli Stati non possono utilizzare propri beni per riparare danni alle vittime che è un obbligo degli autori dei crimini. L’Assemblea ha anche chiesto di rafforzare il sistema di cooperazione con gli Stati per individuare dei modelli che permettano un maggiore dialogo tra Stati e team della difesa (ICC-ASP/10/2, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP10/Resolutions/ICC-ASP-10-Res.2-ENG.pdf).
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Corte penale internazionale | in data:
24 gennaio 2012 |
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riparazione
Il Governo italiano prova a mettersi in riga e a dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 19 gennaio 2012 il Governo ha presentato il piano azione sul caso Luordo e altri riguardanti la durata eccessiva delle procedure fallimentari (DH-DD(2012)58, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2016439&SecMode=1&DocId=1846936&Usage=2). Il ministro della giustizia – ha precisato il Governo nell’indicare le misure generali necessarie per l’esecuzione delle sentenze – ha iniziato una raccolta delle buone prassi, individuando i motivi che ostacolano una chiusura rapida dei fallimenti. Un ruolo centrale è dovuto alla complessità dei casi, all’ostruzionismo del fallito, alla simultanea pendenza di procedimenti giudiziari. Il Tribunale di Varese ha avviato una procedura pilota denominata “Geprocon”: l’apertura della procedura fallimentare dà il via a una digitalizzazione di tutti i documenti, con un accesso diretto degli interessanti predisposto a diversi livelli. In questo modo si procede a un’identificazione rapida dell’attivo.
La durata media dei procedimenti inizia in ogni caso a diminure: da 3.140 giorni del 2004 si è passati a 2.681 giorni nel 2010.
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CEDU | in data:
24 gennaio 2012 |
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fallimenti
La Corte europea dei diritti dell’uomo dà il via libera all’estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti di due individui accusati di omicidio. Con sentenza del 17 gennaio 2012 (Harkins e Edwards contro Regno Unito, ricorsi nn. 9146/07 e 32650/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=16&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=85067529&skin=hudoc-en), Strasburgo, ripercorrendo la propria giurisprudenza nel caso Soering e Chahal, nonché la prassi del Comitato per i diritti dell’uomo ha ritenuto che i due ricorrenti potessero essere estradati. Assente il rischio di pena di morte anche per le assicurazioni fornite dalle autorità diplomatiche. Di qui il sì all’estradizione tanto più che – osserva la Corte – salvo nei casi di pena capitale, accade di rado che vi sia una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti se l’estradando è consegnato a uno Stato che ha una lunga storia di rispetto per la democrazia, i diritti umani e la rule of law.
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CEDU,
estradizione | in data:
18 gennaio 2012 |
Per il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria è necessario che il richiedente si trovi in uno stato di grave pericolo derivante dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine, in presenza di elementi “direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali”. Non basta, quindi, un rischio per la propria vita conseguenza della degenerazione dei rapporti familiari anche se accompagnata dall’inefficienza e dalla corruzione della polizia del proprio paese. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con sentenza depositata il 13 gennaio 2012 (n. 420/12, doc1719), con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano al quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani aveva negato lo status di rifugiato.
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asilo | in data:
17 gennaio 2012 |
La Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha divulgato uno studio che indica le linee guida da seguire per attuare i criteri elaborati da SATURN (gruppo specializzato all’interno del CEPEJ) per assicurare una durata ragionevole dei processi (CEPEJ-SATURN (2011) 9, 8 dicembre 2011, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ-SATURN(2011)9&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864).
Lo studio raccoglie le buone prassi seguite in sette tribunali di sei Paesi del Consiglio d’Europa (Norvegia, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Georgia e Regno Unito), incluso il Tribunale di Torino. Secondo il CEPEJ indispensabile, per gli Stati, per assicurare la diffusione nei tribunali di questi principi, garantire una precisa raccolta di informazioni inclusi dati sul personale giudiziario che opera all’interno delle strutture giudiziarie. L’obiettivo è limitare una piaga diffusa in tutta Europa, ossia la durata eccessiva dei procedimenti che impedisce il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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durata dei processi | in data:
17 gennaio 2012 |
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CEPEJ
I limiti all’esercizio della professione fissati per le guide turistiche dalla regione Sicilia sono in contrasto con il diritto Ue e, soprattutto, con il divieto di discriminazione a rovescio. E’ quanto risulta dalla sentenza del Tar Sicilia depositata il 10 gennaio 2012 (n. 00037/2012, guide turistiche) con la quale i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di alcune guide turistiche abilitate e inserite nell’albo professionale della regione, nella sezione ad esaurimento, che permette l’esercizio della propria attività solo nella provincia. In seguito all’adozione del Decreto legislativo n. 59/2010 che ha consentito il recepimento della direttiva 2o06/123 relativa ai servizi nel mercato interno, i ricorrenti avevano chiesto la disapplicazione della legge regionale e del limite allo svolgimento dell’attività solo in una provincia. L’assessore regionale competente aveva però respinto l’istanza e stabilito una serie di “paletti” che di fatto impedivano la rimozione del limite e lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale. Una posizione del tutto bocciata dal Tar che ha dato ragione ai ricorrenti ritenendo che la regione non può porre ostacoli all’esercizio della professione e agire in contrasto con la normativa nazionale, soprattutto tenendo conto che l’articolo 19 del Dlgs n. 59/2010 consente l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale. Non solo. Per i giudici amministrativi è inammissibile che una guida straniera non legalmente stabilita in Italia possa svolgere la propria attività su tutto il territorio e ciò sia negato alle guide italiane.
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rapporti tra diritto interno e diritto Ue | in data:
15 gennaio 2012 |
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guide turistiche